PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).

      1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri della Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituite nuove case da gioco, nell'ambito di un territorio comprendente una o più regioni, secondo quanto previsto nella tabella A allegata alla presente legge. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, o per revoca o decadenza disposta a qualsiasi titolo, la regione o le regioni interessate possono proporre al Ministero dell'interno l'istituzione di una casa da gioco in una sede diversa rispetto a quella indicata nella presente legge.
      3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede a integrare la tabella A allegata alla presente legge.
      4. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e Campione d'Italia proseguono l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8.

Art. 2.
(Autorizzazione).

      1. La domanda di autorizzazione alla apertura di una casa da gioco presentata da parte dei comuni indicati nella presente legge deve essere deliberata, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore,

 

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dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, e deve essere inoltrata all'autorità competente al rilascio di cui al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del relativo territorio sotto il profilo storico, ambientale ed economico.
      2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.
      3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data della richiesta del Ministro dell'interno, decorso inutilmente il quale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno ha durata trentennale. A domanda, può essere rinnovata per successivi periodi di dieci anni.
      5. Per le quattro case da gioco esistenti le autorizzazioni rinnovate, dopo la scadenza di quelle in corso, hanno la durata di cui al comma 4.

Art. 3.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il Ministro dell'interno, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare, l'autorizzazione di cui all'articolo 2, anche su proposta delle regioni interessate.
      2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazione di disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 da parte del gestore, il Ministro dell'interno, sentito il presidente o i presidenti

 

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delle regioni interessate, nomina un commissario per la gestione ordinaria.
      3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un periodo di tempo di dieci anni.

Art. 4.
(Concessione).

      1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, attraverso un'apposita gara pubblica internazionale indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 6.
      2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti vincitori della gara che sottoscrivono la convenzione che regola i loro rapporti con il comune.
      3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 6 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministro dell'interno, cedere ad altri la concessione o delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per servizi non riguardanti l'attività di gioco.
      4. Dei tre componenti del collegio dei sindaci revisori, uno viene nominato dal comune, con funzioni di presidente, ed uno viene nominato dalla regione.
      5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco relativo all'anno precedente.
      6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere rinnovata, anche più di una volta, per una durata di dieci anni.
      7. In casi eccezionali, e previa autorizzazione del Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della casa da gioco in economia o

 

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mediante la creazione di un'azienda autonoma speciale.
      8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 5 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
      9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale sulla base di una specifica normativa adottata dal consiglio della Valle che tenga conto dei princìpi generali della presente legge e del parere del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 5.
(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di seguito denominato «albo».
      2. All'albo possono essere iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti appartenenti ad altri Stati europei.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
      4. Per l'iscrizione delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata all'albo, le azioni o quote delle società devono essere rese nominative. Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
      5. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,

 

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n. 575, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
      6. Non possono essere iscritti all'albo i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nella Unione europea o in altri Paesi esteri.

Art. 6.
(Capitolato generale).

      1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, predispone il capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica di cui all'articolo 4, precisando inoltre:

          a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve presentare adeguate fidejussioni bancarie;

          b) i requisiti morali, professionali e le condizioni economiche che il concessionario deve possedere;

          c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

          d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali ed a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che devono essere indicate in modo analitico;

          e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento del danno, quando il concessionario perde le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero viola le condizioni previste dalla concessione.

Art. 7.
(Ripartizione dei proventi).

      1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore

 

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e degli oneri di cui all'articolo 6, sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale, destinando con apposita convenzione il 20 per cento ai comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio, con finalità istituzionali, culturali e sociali;

          b) il 50 per cento alle regioni interessate, al Ministero dell'interno e agli enti locali con la seguente finalità:

              1) per le regioni, di promozione turistica e per il finanziamento delle imprese turistiche e degli esercenti attività professionali connesse al turismo di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135;

              2) per il Ministero dell'interno, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 9 e del nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 12, comma 5;

              3) per gli enti locali, secondo quanto previsto dalla legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni, e per finalità di carattere sociale e culturale.

      2. Per la suddivisione dei proventi di cui al comma 1, lettera b), numero  1), il Ministro dell'interno stipula con le regioni interessate apposita convenzione.
      3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le case da giuoco di Sanremo e di Venezia concorderanno con il Ministro dell'interno le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo.
      4. Per la casa da gioco di Saint Vincent resta in vigore quanto previsto dalle norme applicative del quinto comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
      5. Per la casa da gioco di Campione d'Italia rimane in vigore la normativa vigente per quanto concerne il riparto dei proventi.

 

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Art. 8.
(Controlli).

      1. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio e sulla gestione delle case da gioco, i comuni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
      2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, stabilisce come parte integrante della convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte dei servizi ispettivi.
      3. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e sulla gestione sono istituiti dalla regione Valle d'Aosta, nell'ambito di criteri fissati dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 2.

Art. 9.
(Comitato per il coordinamento e la vigilanza).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato «Comitato». Esso ha anche compiti di indirizzo e coordinamento della Direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12.
      2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dal responsabile del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 12, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'albo nazionale dei

 

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croupier di cui all'articolo 10, e dai rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.
      3. Per l'esame dei problemi relativi ad una singola casa da gioco, alle sedute del Comitato deve partecipare il presidente della regione nel cui ambito si trova la casa da gioco, o un suo delegato.

Art. 10.
(Albo nazionale dei croupier).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier), con articolazione territoriale corrispondente alla distribuzione delle case da gioco istituite ai sensi dell'articolo 1.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupier.

Art. 11.
(Case da gioco su navi).

      1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo stretto di Gibilterra e il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».

      2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri battenti bandiera

 

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italiana, in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministro dei trasporti.
      3. Possono altresì operare case da gioco su navi di grandi dimensioni operanti per il trasbordo passeggeri sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.
      4. I croupier delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono soggetti, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo e le mansioni, ad uno specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupier.

Art. 12.
(Polizia dei giochi).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'arrticolo 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
      2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
      3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

          a) ispeziona tutti i locali di cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui vengono fabbricate, vendute e

 

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distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per i fini di indagine e accertamento;

          b) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'albo le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

          c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.

      4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
      5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso presso tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario.

Art. 13.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato, emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

      2. Il regolamento di attuazione deve prevedere in particolare:

          a) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare

 

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riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, prevedendo la facoltà del gestore di non ammettere, a sua discrezione, soggetti ritenuti non desiderati;

          b) specie e tipi di giochi e loro regolamentazione;

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, da parte anche del personale di cui all'articolo 8, di sistemi di controllo a mezzo video o forme analoghe, esclusivamente sui tavoli, con modalità da definire nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 10, comma 3;

          e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore al tasso legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la possibilità di esercitare l'azione di recupero in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Il rilascio di tale autorizzazione può essere delegato, con le modalità di cui al comma 1, ad uno degli istituti di credito di interesse nazionale, prevedendo l'apertura nei locali della casa da gioco di un apposito sportello.

Art. 14.
(Norme comuni).

      1. È vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della casa da gioco. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 può prevedere ulteriori casi di divieto di accesso per soggetti che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative.

 

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      2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui alla tariffa 6 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.